Il decreto prevede nuovi massimali di costo da applicare a tutti gli interventi edilizi in Superbonus, Ecobonus e bonus ristrutturazioni, i cui titoli edilizi siano presentati dal 16 aprile in poi, ed aggiorna i vecchi massimali, di cui all’allegato I del Decreto Requisiti Minimi del 06/10/2020.
Nel caso di interventi “non in edilizia libera” di importo superiore ai 10.000 Euro, gli asseveratori, oltre a tener conto ovviamente dell’“Allegato A” del DM, devono fare riferimento ai prezzari indicati del Decreto Requisiti Tecnici, questo perché nell’allegato A sono contemplati solo i limiti al mq per le forniture di beni, restando escluse le prestazioni di servizi e le prestazioni professionali.
Ciò comporta un doppio controllo:
Per sciogliere ogni dubbio sorto in seguito alla pubblicazione del DM, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha pubblicato sul sito Enea una serie di FAQ consultabili qui.
Importanti le precisazioni relative all’ambito di applicazione del DM, a cosa è compreso nei nuovi massimali e alla procedura da seguire per l’asseverazione dei costi.
In particolare, il Decreto MiTE precisa che i massimali sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella (stralcio allegato A), ad esclusione dei costi di installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli stessi.
Per gli “infissi e serramenti”, ad esempio, è inclusa la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico; mentre per le “schermature solari e chiusure oscuranti”, è compresa la schermatura, il sistema di montaggio e, se previsto, la componentistica dell’impianto elettrico. Insomma, i prodotti legati all’intervento sono tutti nei massimali.
Stralcio Allegato A – Decreto Costi Massimi
Con riguardo alle “opere relative alla installazione”, si specifica che rientrano unicamente quelle relative alle opere provvisionali, tra le quali i ponteggi, e alle opere connesse ai costi della sicurezza.
Quanto alle spese professionali, il MiTE specifica che devono essere verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, mentre i costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera devono essere calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM 14 febbraio 2022.
In ultimo, ma non per importanza, ricordiamo che i massimali saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto Rilancio e dei costi di mercato.
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